Modello 730
Chi può utilizzare il 730?
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta di presentazione sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i dipendenti italiani inviati all’estero per lavoro).
- contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.).
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca.
- sacerdoti della Chiesa cattolica.
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.).
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.
Come e dove si presenta il 730?
Il modello 730 può essere presentato:
- al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).
- ai Caf o ai professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).
Presentazione al sostituto d’imposta
Se si sceglie di presentare il 730 al proprio sostituto d’imposta, il modello deve essere consegnato già compilato ed in busta chiusa.
La busta deve contenere il modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef.
La scheda va consegnata, anche se non è stata espressa alcuna scelta, avendo cura di indicare il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.
Il contribuente non deve esibire al sostituto d’imposta la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione, che però deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Presentazione al Caf o al professionista abilitato
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione.
Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef (modello 730-1), anche se non è stata effettuata alcuna scelta.
Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.
Le scadenze
Chi sceglie la versione precompilata potrà presentarla direttamente alle Entrate oppure a un Caf o ad un professionista entro il 23 luglio oppure al sostituto d’imposta entro il 7 luglio
Documentazione da presentare
Prima di recarsi dal Caf o dal professionista abilitato il contribuente deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta. In particolare, sia che si richieda l’assistenza per la compilazione, sia che si consegni il modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in fotocopia:
- il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.
- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale; per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.
- per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l’inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni)
- attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente
- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza d’imposta che si intende far valere nel modello 730.
- Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: per esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni spettanti.