Anzianità

La pensione di anzianità è una prestazione che permette al lavoratore, in presenza di determinati requisiti contributivi, di anticipare il momento del pensionamento rispetto all’età prevista per la pensione di vecchiaia.

L’originaria formulazione dell’istituto è stata più volte modificata fino ad arrivare alla sua abrogazione con la Legge Fornero nel 2012 che ne ha comportato la sostituzione con la pensione anticipata.

Nei confronti dei lavoratori che mantengono l’ultrattività delle vecchie regole di pensionamento, i cd. lavoratori salvaguardati, la disciplina continua a trovare applicazione anche ove i requisiti siano maturati dopo il 2011.

Fino al 31 dicembre 2011, il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.

Chi ha diritto alla pensione di anzianità continua a usufruirne o può richiederla ancora oggi secondo i limiti, i requisiti e le modalità previste dalla legge.

A CHI SPETTA

La pensione di anzianità può essere richiesta da coloro che soddisfano i requisiti richiesti al 31 dicembre 2011.

DOMANDA- REQUISITI

A partire dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi, è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi).

Per i lavoratori autonomi, invece,  è necessario raggiungere quota 97 con almeno 61 anni di età (61 anni di età + 36 di contributi oppure 62 anni di età + 35 di contributi).

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Si può accedere alla prestazione anche senza il requisito dell’età ma si deve possedere un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.

In tal caso, se è stato raggiunto il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia per arrivare a 40 anni.

Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in paesi dell’Unione europea o in paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia.

DECORRENZA E DURATA

I lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2011, rispettano i requisiti anagrafici previsti possono accedere alla pensione di anzianità con un “differimento” di:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e dei fondi pensioni sostitutivi e integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, se la prestazione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti).

La pensione di anzianità inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento appena indicati.

Alla data di decorrenza della pensione è richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

L’eventuale ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore dipendente che consegue alla pensione di anzianità non può mai coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.